Tutela Minori 2022-02-03T23:49:48+00:00

TUTELA MINORI

Lo Studio Legale Argentati e Carlini è specializzato nelle tematiche di tutela minori.

– Responsabilità genitoriale
– Figli legittimi naturali
– Affidamento minori
– Riconoscimento figlio naturale
– Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità
– Tutela del minore limitazione/decadenza podestà genitoriale
– Tutela e curatela
– Rappresentanza e amministrazione

RESPONSABILITÀ GENITORIALE

La responsabilità genitoriale è stata introdotta dal d.lgs. 154\2013 che ha riscritto gli articoli art. 315 e ss. del codice civile.

Da un lato ha meglio individuato i doveri dei genitori verso i figli, e dall’altro ha puntualizzato i doveri dei figli verso i loro genitori.
La responsabilità genitoriale si ha in tutti i casi in cui vi siano dei figli, prescindendo dal fatto che questi siano nati all’interno o al di fuori del matrimonio.
La responsabilità genitoriale ha quindi sostituito la vecchia potestà dei genitori.

FIGLI LEGITTIMI NATURALI

Oggi non esiste più tale distinzione. La nuova normativa stabilisce che “la parentela è il vincolo fra le persone che discendono da uno stesso stipite,

sia nel caso in cui la filiazione sia avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui sia avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio sia adottivo”. Tutti i figli hanno quindi lo stesso stato giuridico. Non vi sono più né figli né figliastri.
Per effetto di tale epocale intervento normativo ai figli naturali, ovvero nati fuori dal matrimonio, il nostro ordinamento riconosce un vincolo di parentela con tutti i parenti e non solo con i genitori.

AFFIDAMENTO MINORI

Nella separazione e nel divorzio l’affido condiviso dei minori costituisce la regola.

Detta modalità di affidamento a seconda dei casi può prevedere la collocazione dei minori prevalentemente presso un genitore ovvero presso ambedue i genitori con tempi paritetici.
Eccezionalmente per gravi e comprovati motivi, e nell’interesse superiore del minore, può essere disposto l’affido esclusivo. L’affido esclusivo non deve confondersi con l’affidamento etero –familiare del minore che viene ordinato dall’Autorità Giudiziaria attraverso il collocamento del minore in un contesto diverso da quello genitoriale al verificarsi di particolari circostanze. (comunità familiare e/o famiglia affidataria).

RICONOSCIMENTO FIGLIO NATURALE

Il figlio “nato fuori dal matrimonio” può essere riconosciuto, dalla madre e dal padre, “anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento” sia congiuntamente che separatamente.

DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ

È l’azione diretta ad accertare, attraverso un giudizio, la genitorialità nei confronti di un soggetto che non abbia lo stato di figlio.

TUTELA DEL MINORE LIMITAZIONE/DECADENZA POTESTÀ GENITORIALE

Il provvedimento di decadenza dalla potestà genitoriale presuppone che il genitore violi i propri doveri nei confronti del figlio oppure abusi dei poteri con grave pregiudizio.

Si tratta di una misura prevista a tutela del minore per consentire il pieno sviluppo psico-fisico dello stesso. È quindi necessario che l’autorità giudiziaria verifichi il danno subito dal figlio (accattonaggio, genitore irreperibile, abusi sessuali, grave pregiudizio derivante dal disinteresse di genitore tossicodipendente oppure per l’attività di prostituta della madre).
La limitazione della potestà consiste nell’adozione di “provvedimenti convenienti” oppure nell’allontanamento del figlio o del genitore dalla residenza familiare quando la condotta di uno dei genitori o di entrambi i genitori non sia così grave da dare luogo alla pronuncia di decadenza, ma appaia comunque pregiudizievole per il figlio.

TUTELA E CURATELA

La figura del tutore è prevista per assicurare la cura della persona minore di età, di cui ne amministra i beni, nei casi in cui vengano a mancare i genitori o, questi ultimi non possano esercitare la potestà genitoriale perché dichiarati decaduti da provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.
Il Curatore è previsto altresì nei casi di conflitto di interessi fra genitori e prole.

RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE

I genitori sono i titolari del potere di rappresentanza ed amministrazione rientrando, fra i compiti loro affidati, la cura degli interessi del minore.
Nei casi di conflitto di interessi fra genitori e figlio viene nominato un Curatore speciale.