NEGOZIAZIONE ASSISTITA
Lo Studio Legale Argentati e Carlini è specializzato nelle tematiche di mantenimento dei figli e dell’ex coniuge.
– Negoziazione assistita
– Negoziazione assistita nella separazione e nel divorzio
NEGOZIAZIONE ASSITITA
La negoziazione assistita è un istituto per la risoluzione alternativa delle controversie che consiste in un contratto (o convenzione) con cui le parti si impegnano a risolvere bonariamente una controversia con l’assistenza di avvocati.
Il nuovo istituto della negoziazione assistita, ispirato all’analogo modello francese, ha trovato ingresso nell’ordinamento giuridico italiano con il c.d. “decreto giustizia” (d.l. n. 132/2014, convertito nella l. n. 162/2014), finalizzato a dettare “misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”
Unitamente al trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti pendenti, la nuova procedura di negoziazione assistita mira, nelle intenzioni della riforma, a portare fuori i contenziosi dalle aule dei tribunali, bloccando a monte l’afflusso dei processi costituendo un’alternativa stragiudiziale all’ordinaria risoluzione dei conflitti.
Il d.l. n. 132/2014 dedica alla disciplina della negoziazione assistita l’intero capo IIrubricato, appunto “Procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati“, che acquisterà piena efficacia decorsi 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione (a partire, quindi, dal 9 febbraio 2015).
NEGOZIAZIONE ASSISTITA NELLA SEPARAZIONE E NEL DIVORZIO
Occorre soffermarsi sull’importante novità prevista dal D.L. 132/2014, così come modificato dalla relativa legge di conversione (n. 162/2014).
Questa normativa dà la possibilità ai coniugi che intendono separarsi e agli ex-coniugi di separarsi e di divorziare tramite una procedura facoltativa a quella giudiziale: la convenzione di negoziazione assistita da avvocati. In pratica, in questi casi i separandi o gli ex-coniugi possono cercare di trovare un accordo bonario, grazie all’assistenza di avvocati (ciascuna delle due parti deve essere assistita da un legale e i due avvocati non devono appartenere allo stesso Studio Legale per evitare conflitti d’interesse). La negoziazione assistita inizia con l’invio di un invito a concludere la convenzione per la separazione o il divorzio; la mancata risposta all’invito o il rifiuto sono elementi che potranno – in caso di successivo giudizio – essere tenuti in considerazione dal Giudice. L’accordo fra gli ex-coniugi deve essere raggiunto entro un termine prestabilito, comunque non inferiore a un mese dall’inizio della procedura di negoziazione assistita. L’accordo è sottoscritto dagli avvocati che assistono le parti. Nel sottoscrivere l’accordo, gli avvocati ne garantiscono la conformità «alle norme imperative ed all’ordine pubblico» e autenticano le sottoscrizioni apposte dagli ex-coniugi. Gli avvocati che assistono i separandi o gli ex-coniugi divorziati hanno l’obbligo di trasmettere la copia autenticata dell’accordo all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto.
Se non ci sono figli minorenni, incapaci o portatori di handicap gravi, occorrerà poi ottenere il nullaosta del Pubblico Ministero (ma non è previsto un termine entro il quale il nullaosta deve essere richiesto).
Se invece ci sono figli minorenni, incapaci o portatori di handicap gravi, l’accordo deve essere trasmesso entro e non oltre 10 giorni al Pubblico Ministero, il quale potrà rilasciare la necessaria autorizzazione oppure, in caso di contrarietà agli interessi della prole, entro 5 giorni, ritrasmettere lo stesso accordo al Presidente del Tribunale, affinché si ordini la comparizione degli ex-coniugi.