Convivenza ed Unioni Civili 2021-11-06T21:42:54+00:00

CONVIVENZA MORE UXORIO, FAMIGLIA DI FATTO E UNIONI CIVILI

Lo Studio Legale Argentati e Carlini è specializzato nelle tematiche di convivenza more uxorio.

– La convivenza di fatto: riconoscimento e diritti
– I requisiti della convivenza di fatto
– Diritti dei conviventi
– Il contratto di convivenza
– L’accertamento della convivenza
– Cosa sono le unioni civili
– Le differenze con il matrimonio
– Cause impeditive alla costituzione dell’unione civile
– Il regime patrimoniale delle unioni civili
– L’estensione degli istituti civilisti alle unioni civili per le persone dello stesso sesso
– I diritti successori
– Gli aspetti tributaristici delle unioni civili
– Lavoro e previdenza
– La questione delle C.D. “Step-Child Adoption”

LA CONVIVENZA DI FATTO: RICONOSCIMENTO E DIRITTI

La Legge n°76 del 2016 (“Legge Cirinnà”), riconosce e disciplina gli istituti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso e della convivenza di fatto. In questa sede analizzeremo proprio quest’ultimo istituto (previsto dall’art. 1, dai commi da 36 a 67, della Legge Cirinnà), individuandone i requisiti essenziali e focalizzando l’attenzione sui principali diritti riconosciuti ai conviventi, sostanzialmente analoghi a quelli previsti per i coniugi.

I REQUISITI DELLA CONVIVENZA DI FATTO

Il comma 36 della Legge Cirinnà considera “conviventi di fatto” due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

Secondo la legge, dunque, per il riconoscimento di una convivenza legalmente riconosciuta non è rilevante la semplice coabitazione di due soggetti estranei (ad esempio, due studenti universitari coinquilini), bensì è necessaria l’esistenza di uno stabile vincolo affettivo di coppia (senza distinzione di sesso), caratterizzato da un’effettiva assistenza reciproca e, soprattutto, dall’assenza di un rapporto di parentela/adozione e di un precedente vincolo ufficiale (matrimonio od unione civile).

DIRITTI DEI CONVIVENTI

La Legge Cirinnà prevede per le coppie di fatto una serie di diritti e doveri sostanzialmente analoghi a quelli dei coniugi, permettendo inoltre ai conviventi di redigere un contratto che disciplini il rapporto patrimoniale della vita comune.

Tra i principali diritti previsti in favore dei conviventi vi sono:

·         La possibilità di far visita al proprio partner in carcere (comma 38).

·         Il diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali, in caso di malattia o di ricovero del partner, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche (comma 39).

·         La facoltà, spettante a ciascun convivente, di designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati (comma 40), in caso di: 1. malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; 2. morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie. Tale designazione deve essere effettuata obbligatoriamente in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

·         In caso di morte del proprietario dell’abitazione comune, il convivente superstite può continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni (comma 42). Qualora egli/ella abbia figli minori o disabili, ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. Tale diritto, tuttavia, viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di convivenza di fatto con un’altra persona.

·         Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il suo/la sua convivente ha la facoltà di succedergli nel contratto (comma 44).

·         Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora il partner venga dichiarato interdetto, inabilitato o beneficiario dell’amministrazione di sostegno (coma 48)

·         Lo stesso diritto al risarcimento del danno spettante al coniuge superstite, in caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo (comma 49).

·         Il diritto del convivente di partecipare alla gestione e agli utili dell’impresa familiare del partner, nonché ai beni acquistati con questi ultimi e agli incrementi dell’azienda, in proporzione al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato (Art. 230 ter del codice civile).

·         Il diritto del convivente – stabilito dal giudice in caso di cessazione della convivenza di fatto – di ricevere dall’altro gli alimenti, qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento (comma 65). In questo caso, l’importo economico dell’assegno viene stabilito in misura proporzionale alla durata della convivenza e non superiore a quanto necessario per assicurare un’esistenza dignitosa del beneficiario, tenendo conto della sua posizione sociale.

IL CONTRATTO DI CONVIVENZA

Il comma 50 della Legge Cirinnà prevede inoltre la facoltà, per i conviventi di fatto, di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla vita in comune mediante la sottoscrizione di un contratto di convivenza.

La costituzione di tale scrittura privata – così come la modifica e la risoluzione – deve avvenire, a pena di nullità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attestino la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il notaio o l’avvocato che ha ricevuto l’atto deve trasmetterne copia, entro i successivi 10 giorni, al Comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione nel registro previsto sulla base delle disposizioni del cd. “ordinamento anagrafico”.

Il contratto di convivenza potrà avere ad oggetto:

  • la scelta e le spese per l’abitazione comune
  • i diritti ereditari e di successione tra i conviventi
  • la disciplina delle spese comuni la disciplina dei doni l’inventario, il godimento, la disponibilità e l’amministrazione dei beni comuni
  • i diritti acquistati in regime di convivenza
  • le incombenze e i reciprochi diritti in caso di cessazione della convivenza.

L’ACCERTAMENTO DELLA CONVIVENZA

Il comma 37 prevede che l’accertamento della stabile convivenza è riscontrabile dalla dichiarazione anagrafica di costituzione o mutamento di una nuova convivenza, che la coppia è obbligata a presentare al Comune in cui è situata la residenza comune, ai sensi degli arti. 4 e 13, comma 1, lettera b), del D.P.R n. 223 del 1989.

COSA SONO LE UNIONI CIVILI

La Legge n°76 del 2016 (“Legge Cirinnà”), riconosce e disciplina gli istituti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso e della convivenza di fatto.

Le unioni civili si costituiscono tra due persone maggiorenni dello stesso sesso, attraverso una dichiarazione effettuata di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni.
Le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco:

  • all’assistenza morale e materiale
  • alla coabitazione.

Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

L’indirizzo della vita familiare e la residenza comune siano concordati tra le parti, spettando a ciascuna di essa il potere di attuare l’indirizzo concordato.

È prevista la registrazione degli atti di unione civile nell’archivio dello stato civile.

LE DIFFERENZE CON IL MATRIMONIO

Rispetto al matrimonio la legge Cirinnà (n. 76/2016) non fa cenno né all’obbligo di fedeltà né a quello di collaborazione. Pertanto gli obblighi reciproci derivanti dall’unione civile a carico delle parti riguardano la coabitazione e l’assistenza morale e materiale.

Nel matrimonio civile la moglie aggiunge il cognome del marito al proprio, mentre per l’unione civile è possibile che la coppia scelga il cognome di famiglia. Infatti le parti, mediante dichiarazione all’Ufficiale di stato civile, possono indicare un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi; inoltre, i partner potranno anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso.
In caso di scioglimento dell’unione civile, esso ha effetto immediato e non è previsto nessun periodo di separazione.

CAUSE IMPEDITIVE ALLA COSTITUZIONE DELL’UNIONE CIVILE

La nuova disciplina prevede una serie di cause impeditive per la costituzione dell’unione civile, la presenza di una delle quali determina la nullità dell’unione stessa.

La nullità si ha quando:

  1. una delle due parti è già unita in matrimonio o ha già un’unione civile con altra persona;
  2. una delle due parti è incapace;
  3. c’è un rapporto di affinità o parentela tra le parti;
  4. una delle parti è stata condannata definitivamente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.

Per quel che concerne le nullità, la medesima legge stabilisce che all’unione civile tra persone dello stesso sesso si estenda la disciplina del matrimonio in quanto applicabile. Tra questi casi si ricordano il nuovo matrimonio del coniuge, la nullità del nuovo matrimonio, le disposizioni in materia di nullità del matrimonio relative all’interdizione, l’incapacità di intendere e di volere.

IL REGIME PATRIMONIALE DELLE UNIONI CIVILI

Come nel caso del matrimonio civile, si prevede anche nelle unioni civili delle persone dello stesso sesso che il regime patrimoniale ordinario sia quello della comunione dei beni, a meno che le parti formino una convenzione patrimoniale, cioè un differente accordo sulla gestione delle sostanze economiche dei partner stessi.

Anche in tal caso, come nel matrimonio, resta ferma la possibilità di optare per la separazione dei beni.
Alle unioni civili, in tema di regime patrimoniale, si applica la  disciplina in materia di fondo patrimoniale, comunione legale, comunione convenzionale, separazione dei beni e impresa familiare.

L’ESTENSIONE DEGLI ISTITUTI CIVILISTICI ALLE UNIONI CIVILI PER LE PERSONE DELLO STESSO SESSO

La L. n. 76/2016 estende alle unioni civili per le persone dello stesso sesso:

  • gli ordini di protezione in caso di grave minaccia all’integrità fisica o morale di una delle parti,
  • la disciplina relativa all’amministrazione di sostegno;
  • la disciplina relativa all’inabilitazione e interdizione;
  • la disciplina relativa all’annullamento del contratto a seguito di violenza,

in caso di morte del prestatore di lavoro che sia parte di una unione civile, la corresponsione all’altra parte sia dell’indennità dovuta dal datore di lavoro, sia di quella relativa al trattamento di fine rapporto, la sospensione della prescrizione.

I DIRITTI SUCCESSORI

La legge Cirinnà estende ai partner dell’unione civile parte la disciplina sulle successioni riguardante la famiglia contenuta nel Libro secondo del Codice civile.

Precisamente, con specifico riferimento ai profili successori, il comma 21 dell’articolo unico della legge n. 76/2016 prevede, in particolare, che alle parti dell’unione civile si applicano gli articoli relativi alla disciplina della successione legittima, della successione legittimaria, dell’indegnità. Di conseguenza, in questi casi ogni riferimento al coniuge deve essere esteso anche alla parte dell’unione civile.

GLI ASPETTI TRIBUTARISTICI DELLE UNIONI CIVILI

Per quel che riguarda gli aspetti tributaristici, la Legge Cirinnà non riserva alcun trattamento specifico agli atti giuridici inerenti alle unioni civili,

lasciando quindi all’operatore il compito di individuare l’applicazione di eventuali norme di esenzione o di agevolazione in ambito fiscale. Lo stesso si può osservare per quel che concerne le imposte indirette, quali quelle di bollo, di registro, ipotecarie e catastali.

LAVORO E PREVIDENZA

In materia di diritto del lavoro, per quel che riguarda l’indennità sostitutiva del preavviso e trattamento di fine rapporto, l’art. 1, comma 17 della Legge Cirinnà riconosce il diritto al pagamento delle indennità di legge in caso di morte del lavoratore.

In caso di scioglimento dell’unione civile, come avviene in caso di divorzio, l’attribuzione del diritto all’assegno di mantenimento comporterà, in assenza di matrimonio o di una nuova unione civile, il diritto al pagamento del 40% del Trattamento di fine rapporto dell’ex partner, maturato negli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con l’unione civile.

All’unione civile si applica la disciplina in materia di congedo matrimoniale.

Anche per quanto riguarda il recesso del datore di lavoro, si applica la nullità in caso in cui esso venga comunicato entro un anno dalla celebrazione dell’unione civile.

Sempre nell’ottica dell’equiparazione dei diritti derivanti dal rapporto matrimoniale all’unione civile, vengono estesi tutti i diritti conseguenti alla sospensione del rapporto di lavoro previsti dalla legge.

LA QUESTIONE DELLE C.D. “STEP-CHILD ADOPTION”

La questione controversa, che è stata eliminata dal disegno di legge in fase di approvazione in Senato, concerne l’ipotesi della coppia omosessuale che conviva con i figli minori di uno dei due, nati da un apporto esterno, fecondazione eterologa ovvero gestazione per altri, instaurando un rapporto di genitorialità sociale con l’altro componente della coppia.

Invero, in tali circostanze l’unico rapporto riconosciuto e tutelato dalla legge è quello con il genitore biologico, mentre il rapporto con il genitore sociale – sebbene avvertito e vissuto dal minore alla stregua dell'”altra figura genitoriale”- non riceve alcun riconoscimento o tutela, con conseguente privazione del minore della doppia figura genitoriale, in spregio al principio fondante del mantenimento di rapporti costanti con ambedue le figure genitoriali.

Tuttavia, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani ha riconosciuto costantemente negli anni l’equiparazione del concetto di vita familiare tanto per le famiglie composte da genitori di orientamento eterosessuale quanto omosessuale. Infatti i giudici di Strasburgo hanno sottolineato che siano le indubbie qualità personali e l’attitudine per l’educazione dei bambini” degli aspiranti genitori a dover rientrare sicuramente nella valutazione del migliore interesse del bambino.

Nei casi concreti, la giurisprudenza italiana ha stabilito che se risponde al superiore interesse del minore e garantisce la copertura giuridica di un vincolo di natura genitoriale già esistente da anni, l’adozione “in casi particolari” ai sensi di quanto stabilito dalla legge sulle adozioni, n. 184 del 1983 può essere disposta a favore del convivente omosessuale del genitore dell’adottando.

Tale riconoscimento, seppure inquadrato nei limiti della legge sulle adozioni in casi speciali, garantisce al minore figlio di una famiglia omo genitoriale un riconoscimento legislativo che in assenza di legislazione, come avvenuto con lo stralcio del citato art. 5, non avrebbe.

LA CONVIVENZA DI FATTO: RICONOSCIMENTO E DIRITTI

La Legge n°76 del 2016 (“Legge Cirinnà”), riconosce e disciplina gli istituti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso e della convivenza di fatto. In questa sede analizzeremo proprio quest’ultimo istituto (previsto dall’art. 1, dai commi da 36 a 67, della Legge Cirinnà), individuandone i requisiti essenziali e focalizzando l’attenzione sui principali diritti riconosciuti ai conviventi, sostanzialmente analoghi a quelli previsti per i coniugi.

I REQUISITI DELLA CONVIVENZA DI FATTO

Il comma 36 della Legge Cirinnà considera “conviventi di fatto” due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

Secondo la legge, dunque, per il riconoscimento di una convivenza legalmente riconosciuta non è rilevante la semplice coabitazione di due soggetti estranei (ad esempio, due studenti universitari coinquilini), bensì è necessaria l’esistenza di uno stabile vincolo affettivo di coppia (senza distinzione di sesso), caratterizzato da un’effettiva assistenza reciproca e, soprattutto, dall’assenza di un rapporto di parentela/adozione e di un precedente vincolo ufficiale (matrimonio od unione civile).

DIRITTI DEI CONVIVENTI

La Legge Cirinnà prevede per le coppie di fatto una serie di diritti e doveri sostanzialmente analoghi a quelli dei coniugi, permettendo inoltre ai conviventi di redigere un contratto che disciplini il rapporto patrimoniale della vita comune.

Tra i principali diritti previsti in favore dei conviventi vi sono:

·         La possibilità di far visita al proprio partner in carcere (comma 38).

·         Il diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali, in caso di malattia o di ricovero del partner, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche (comma 39).

·         La facoltà, spettante a ciascun convivente, di designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati (comma 40), in caso di: 1. malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; 2. morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie. Tale designazione deve essere effettuata obbligatoriamente in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

·         In caso di morte del proprietario dell’abitazione comune, il convivente superstite può continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni (comma 42). Qualora egli/ella abbia figli minori o disabili, ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. Tale diritto, tuttavia, viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di convivenza di fatto con un’altra persona.

·         Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il suo/la sua convivente ha la facoltà di succedergli nel contratto (comma 44).

·         Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora il partner venga dichiarato interdetto, inabilitato o beneficiario dell’amministrazione di sostegno (coma 48)

·         Lo stesso diritto al risarcimento del danno spettante al coniuge superstite, in caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo (comma 49).

·         Il diritto del convivente di partecipare alla gestione e agli utili dell’impresa familiare del partner, nonché ai beni acquistati con questi ultimi e agli incrementi dell’azienda, in proporzione al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato (Art. 230 ter del codice civile).

·         Il diritto del convivente – stabilito dal giudice in caso di cessazione della convivenza di fatto – di ricevere dall’altro gli alimenti, qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento (comma 65). In questo caso, l’importo economico dell’assegno viene stabilito in misura proporzionale alla durata della convivenza e non superiore a quanto necessario per assicurare un’esistenza dignitosa del beneficiario, tenendo conto della sua posizione sociale.

IL CONTRATTO DI CONVIVENZA

Il comma 50 della Legge Cirinnà prevede inoltre la facoltà, per i conviventi di fatto, di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla vita in comune mediante la sottoscrizione di un contratto di convivenza.

La costituzione di tale scrittura privata – così come la modifica e la risoluzione – deve avvenire, a pena di nullità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attestino la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il notaio o l’avvocato che ha ricevuto l’atto deve trasmetterne copia, entro i successivi 10 giorni, al Comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione nel registro previsto sulla base delle disposizioni del cd. “ordinamento anagrafico”.

Il contratto di convivenza potrà avere ad oggetto:

  • la scelta e le spese per l’abitazione comune
  • i diritti ereditari e di successione tra i conviventi
  • la disciplina delle spese comuni la disciplina dei doni l’inventario, il godimento, la disponibilità e l’amministrazione dei beni comuni
  • i diritti acquistati in regime di convivenza
  • le incombenze e i reciprochi diritti in caso di cessazione della convivenza.

L’ACCERTAMENTO DELLA CONVIVENZA

Il comma 37 prevede che l’accertamento della stabile convivenza è riscontrabile dalla dichiarazione anagrafica di costituzione o mutamento di una nuova convivenza, che la coppia è obbligata a presentare al Comune in cui è situata la residenza comune, ai sensi degli arti. 4 e 13, comma 1, lettera b), del D.P.R n. 223 del 1989.

COSA SONO LE UNIONI CIVILI

La Legge n°76 del 2016 (“Legge Cirinnà”), riconosce e disciplina gli istituti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso e della convivenza di fatto.

Le unioni civili si costituiscono tra due persone maggiorenni dello stesso sesso, attraverso una dichiarazione effettuata di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni.
Le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco:

  • all’assistenza morale e materiale
  • alla coabitazione.

Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

L’indirizzo della vita familiare e la residenza comune siano concordati tra le parti, spettando a ciascuna di essa il potere di attuare l’indirizzo concordato.

È prevista la registrazione degli atti di unione civile nell’archivio dello stato civile.

LE DIFFERENZE CON IL MATRIMONIO

Rispetto al matrimonio la legge Cirinnà (n. 76/2016) non fa cenno né all’obbligo di fedeltà né a quello di collaborazione. Pertanto gli obblighi reciproci derivanti dall’unione civile a carico delle parti riguardano la coabitazione e l’assistenza morale e materiale.

Nel matrimonio civile la moglie aggiunge il cognome del marito al proprio, mentre per l’unione civile è possibile che la coppia scelga il cognome di famiglia. Infatti le parti, mediante dichiarazione all’Ufficiale di stato civile, possono indicare un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi; inoltre, i partner potranno anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso.
In caso di scioglimento dell’unione civile, esso ha effetto immediato e non è previsto nessun periodo di separazione.

CAUSE IMPEDITIVE ALLA COSTITUZIONE DELL’UNIONE CIVILE

La nuova disciplina prevede una serie di cause impeditive per la costituzione dell’unione civile, la presenza di una delle quali determina la nullità dell’unione stessa.

La nullità si ha quando:

  1. una delle due parti è già unita in matrimonio o ha già un’unione civile con altra persona;
  2. una delle due parti è incapace;
  3. c’è un rapporto di affinità o parentela tra le parti;
  4. una delle parti è stata condannata definitivamente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.

Per quel che concerne le nullità, la medesima legge stabilisce che all’unione civile tra persone dello stesso sesso si estenda la disciplina del matrimonio in quanto applicabile. Tra questi casi si ricordano il nuovo matrimonio del coniuge, la nullità del nuovo matrimonio, le disposizioni in materia di nullità del matrimonio relative all’interdizione, l’incapacità di intendere e di volere.

IL REGIME PATRIMONIALE DELLE UNIONI CIVILI

Come nel caso del matrimonio civile, si prevede anche nelle unioni civili delle persone dello stesso sesso che il regime patrimoniale ordinario sia quello della comunione dei beni, a meno che le parti formino una convenzione patrimoniale, cioè un differente accordo sulla gestione delle sostanze economiche dei partner stessi.

Anche in tal caso, come nel matrimonio, resta ferma la possibilità di optare per la separazione dei beni.
Alle unioni civili, in tema di regime patrimoniale, si applica la  disciplina in materia di fondo patrimoniale, comunione legale, comunione convenzionale, separazione dei beni e impresa familiare.

L’ESTENSIONE DEGLI ISTITUTI CIVILISTICI ALLE UNIONI CIVILI PER LE PERSONE DELLO STESSO SESSO

La L. n. 76/2016 estende alle unioni civili per le persone dello stesso sesso:

  • gli ordini di protezione in caso di grave minaccia all’integrità fisica o morale di una delle parti,
  • la disciplina relativa all’amministrazione di sostegno;
  • la disciplina relativa all’inabilitazione e interdizione;
  • la disciplina relativa all’annullamento del contratto a seguito di violenza,

in caso di morte del prestatore di lavoro che sia parte di una unione civile, la corresponsione all’altra parte sia dell’indennità dovuta dal datore di lavoro, sia di quella relativa al trattamento di fine rapporto, la sospensione della prescrizione.

I DIRITTI SUCCESSORI

La legge Cirinnà estende ai partner dell’unione civile parte la disciplina sulle successioni riguardante la famiglia contenuta nel Libro secondo del Codice civile.

Precisamente, con specifico riferimento ai profili successori, il comma 21 dell’articolo unico della legge n. 76/2016 prevede, in particolare, che alle parti dell’unione civile si applicano gli articoli relativi alla disciplina della successione legittima, della successione legittimaria, dell’indegnità. Di conseguenza, in questi casi ogni riferimento al coniuge deve essere esteso anche alla parte dell’unione civile.

GLI ASPETTI TRIBUTARISTICI DELLE UNIONI CIVILI

Per quel che riguarda gli aspetti tributaristici, la Legge Cirinnà non riserva alcun trattamento specifico agli atti giuridici inerenti alle unioni civili,

lasciando quindi all’operatore il compito di individuare l’applicazione di eventuali norme di esenzione o di agevolazione in ambito fiscale. Lo stesso si può osservare per quel che concerne le imposte indirette, quali quelle di bollo, di registro, ipotecarie e catastali.

LAVORO E PREVIDENZA

In materia di diritto del lavoro, per quel che riguarda l’indennità sostitutiva del preavviso e trattamento di fine rapporto, l’art. 1, comma 17 della Legge Cirinnà riconosce il diritto al pagamento delle indennità di legge in caso di morte del lavoratore.

In caso di scioglimento dell’unione civile, come avviene in caso di divorzio, l’attribuzione del diritto all’assegno di mantenimento comporterà, in assenza di matrimonio o di una nuova unione civile, il diritto al pagamento del 40% del Trattamento di fine rapporto dell’ex partner, maturato negli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con l’unione civile.

All’unione civile si applica la disciplina in materia di congedo matrimoniale.

Anche per quanto riguarda il recesso del datore di lavoro, si applica la nullità in caso in cui esso venga comunicato entro un anno dalla celebrazione dell’unione civile.

Sempre nell’ottica dell’equiparazione dei diritti derivanti dal rapporto matrimoniale all’unione civile, vengono estesi tutti i diritti conseguenti alla sospensione del rapporto di lavoro previsti dalla legge.

LA QUESTIONE DELLE C.D. “STEP-CHILD ADOPTION”

La questione controversa, che è stata eliminata dal disegno di legge in fase di approvazione in Senato, concerne l’ipotesi della coppia omosessuale che conviva con i figli minori di uno dei due, nati da un apporto esterno, fecondazione eterologa ovvero gestazione per altri, instaurando un rapporto di genitorialità sociale con l’altro componente della coppia.

Invero, in tali circostanze l’unico rapporto riconosciuto e tutelato dalla legge è quello con il genitore biologico, mentre il rapporto con il genitore sociale – sebbene avvertito e vissuto dal minore alla stregua dell'”altra figura genitoriale”- non riceve alcun riconoscimento o tutela, con conseguente privazione del minore della doppia figura genitoriale, in spregio al principio fondante del mantenimento di rapporti costanti con ambedue le figure genitoriali.

Tuttavia, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani ha riconosciuto costantemente negli anni l’equiparazione del concetto di vita familiare tanto per le famiglie composte da genitori di orientamento eterosessuale quanto omosessuale. Infatti i giudici di Strasburgo hanno sottolineato che siano le indubbie qualità personali e l’attitudine per l’educazione dei bambini” degli aspiranti genitori a dover rientrare sicuramente nella valutazione del migliore interesse del bambino.

Nei casi concreti, la giurisprudenza italiana ha stabilito che se risponde al superiore interesse del minore e garantisce la copertura giuridica di un vincolo di natura genitoriale già esistente da anni, l’adozione “in casi particolari” ai sensi di quanto stabilito dalla legge sulle adozioni, n. 184 del 1983 può essere disposta a favore del convivente omosessuale del genitore dell’adottando.

Tale riconoscimento, seppure inquadrato nei limiti della legge sulle adozioni in casi speciali, garantisce al minore figlio di una famiglia omo genitoriale un riconoscimento legislativo che in assenza di legislazione, come avvenuto con lo stralcio del citato art. 5, non avrebbe.