Accordi prematrimoniali e matrimoniali in vista della separazione o del divorzio – Prospettive di riforma

La proposta di legge porta il n. 2669 (Camera, XVII legislatura) ed è stata presentata il 15 ottobre 2014 dai deputati Alessia Morani (PD) e Luca D’Alessandro (FI). Dal 22 maggio 2015 è all’esame in sede referente della II Commissione Giustizia. Si intitola “Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di accordi prematrimoniali” (titolo che non corrisponde, però, al vero contenuto della proposta che è la disciplina dei patti prematrimoniali o nel corso del matrimonio in vista della separazione o del divorzio), la cui vera importanza non sta tanto nella prospettiva culturale in sé di patti predivorzili quanto nel fatto che, ove diventasse legge, consentirebbe ai coniugi al momento della loro separazione di definire un assetto da considerare valido anche in sede divorzile. Situazione che oggi è impedita dall’orientamento giurisprudenziale che nega validità a qualsiasi intesa predivorzile.

Riconoscere ai coniugi la facoltà di gestire anticipatamente e consensualmente i propri rapporti patrimoniali e personali in relazione a un’eventuale futura crisi del matrimonio può costituire uno strumento molto utile, specialmente al fine di evitare che la fase di negoziazione di tali rapporti avvenga nel momento in cui il matrimonio è entrato già in crisi e sono particolarmente difficili il compimento di un accordo e il raggiungimento di un assetto che soddisfi entrambi i coniugi, in presenza di reciproche recriminazioni e rivendicazioni.

Obiettivo della proposta di legge è dunque quello di rafforzare e rilanciare l’istituto del matrimonio e di favorire l’accesso allo stesso con la giusta meditazione e serietà, nonostante che possa dare a un osservatore poco attento l’impressione opposta.

Pertanto sulla base della novella prevista saranno legittimi i seguenti accordi:

1) il patto con il quale, in sede di cessazione del matrimonio, l’un coniuge attribuisca all’altro una somma di denaro periodica o una somma di denaro una tantum ovvero dei diritti reali su beni immobili con il vincolo di destinarne i proventi al mantenimento dell’altro coniuge o al mantenimento della prole sino al raggiungimento dell’autosufficienza economica della stessa;

2) il patto che prevede l’effettuazione di prestazioni patrimoniali in seguito alla cessazione del matrimonio, purché si abbia cura di evitare la coartazione della volontà di cessare il rapporto e resti evidenziata, al contrario, la funzione di solidarietà del patto verso il partner in difficoltà (come avviene per esempio per il patto che preveda la permanenza nella casa di proprietà di uno a beneficio dell’ex coniuge per il tempo necessario a trovare una nuova sistemazione);

3) il patto che prevede la rinuncia di un futuro coniuge al mantenimento dell’altro, fatto salvo il diritto agli alimenti. Si segnala al riguardo l’opportunità dell’utilizzo dell’atto di destinazione di cui all’articolo 2645-terdel codice civile; conseguentemente appare del tutto legittimo e meritevole di interesse l’atto con cui un soggetto destini un immobile (nei limiti di tempo previsti dalla legge) al riequilibrio delle differenze patrimoniali tra lo stesso e il suo ex coniuge per l’ipotesi di cessazione del matrimonio, ovvero l’atto con cui il coniuge destini, sin d’oggi osi premoriar, i frutti del bene immobile al mantenimento dell’altro.

È stata anche prevista la possibilità che un coniuge possa trasferire all’altro coniuge o a un terzo beni o diritti destinati al mantenimento, alla cura o al sostegno di figli disabili per la durata della loro vita o fino a quando permane lo stato di bisogno, la menomazione o la disabilità. Negli accordi prematrimoniali potrebbero essere contenute e regolamentate anche le intese di carattere non patrimoniale, quali quelle concernenti le relazioni dell’una o dell’altra delle parti nei confronti dei terzi; le relazioni delle parti tra loro; l’uso del cognome maritale da parte della moglie separata o divorziata così come avviene in sede di intese di separazione consensuale e di divorzio su domanda congiunta che contengono aspetti personali (quali la reciproca liberazione dal dovere di coabitazione) e aspetti patrimoniali

Nel nuovo articolo 162-bisdel codice civile viene, altresì, previsto che, salva la facoltà per le parti, così come avviene per ogni tipo di contratto, di modificare in ogni momento il contenuto dell’accordo con la stessa forma dell’atto pubblico, le stesse parti possono disciplinare direttamente anche le ipotesi di incremento o decremento delle condizioni patrimoniali di una o di entrambe.

Si è precisato che gli accordi relativi a un’eventuale futura crisi del matrimonio possono essere stipulati dai coniugi anche durante il matrimonio fino alla presentazione del ricorso di separazione personale. Si è infine provveduto a operare il raccordo della disciplina di tali accordi stipulati in vista della crisi coniugale con l’articolo 156 del codice civile, in materia di separazione personale, e con gli articoli 4 e 6 della legge n. 898 del 1970, in materia di divorzio. I ricorsi di separazione e di divorzio dovranno pertanto contenere il riferimento agli accordi prematrimoniali. Il trattamento fiscale di favore previsto per gli atti connessi ai casi di scioglimento del matrimonio e agli altri casi di cui all’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, viene esteso agli accordi che regolano questa stessa materia.

2021-11-06T21:54:36+00:00